Termini a comparire pignoramento presso terzi art 501 cp

Termini a comparire pignoramento presso terzi art 501 cpc: tutto quello che devi sapere

Il pignoramento presso terzi è lo strumento che consente ai creditori di soddisfare il proprio credito aggredendo beni del debitore che sono nella disponibilità di un terzo, da qui la definizione di pignoramento “presso terzi”.

Nello specifico l’art. 543 del Codice di Procedura Civile, che disciplina l’istituto, prevede due tipologie di pignoramento presso terzi e nello specifico:

  1. Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi
  2. Il pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi

Requisiti per la validità dell’atto di pignoramento presso terzi

L’atto di pignoramento deve contenere una serie di elementi specifici, tra i quali: l’ingiunzione a non compiere atti dispositivi sui beni e/o sui crediti oggetto di pignoramento, l’indicazione delle cose e/o delle somme dovute, la citazione del debitore a comparire dinnanzi al giudice competente e l’invito al terzo a rendere la dichiarazione prevista dell’art. 547 del Codice di Procedura Civile.

Il termine dilatorio di pignoramento previsto dall’art. 501 del Codice di Procedura Civile

Secondo tale articolo “l’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l’assegnazione o la vendita immediata”.

La previsione del termine dilatorio di pagamento ex art. 501 c.p.c. comporta una serie di conseguenze, innanzi tutto nell’atto di citazione a comparire il creditore deve indicare un udienza nel rispetto di tale termine e pertanto deve fissare un termine non inferiore a quello indicato nel richiamato art. 501 c.p.c.

Il rispetto di questo termine è previsto a tutela dell’interesse del debitore esecutato alla scopo di consentire allo stesso di evitare la prosecuzione del procedimento esecutivo e di chiedere la conversione o la riduzione del pignoramento.

Nello specifico tale termine deve intercorrere tra la data fissata per la comparizione delle parti e la data di notifica dell’atto di pignoramento al debitore ed al terzo, se tali notifiche si sono perfezionate nello stesso giorno. Qualora le notifiche siano avvenute in giorni diversi si deve avere riguardo al momento in cui si è perfezionata la notifica dell’atto di cui all’art. 543 c.p.c. al debitore, questo perché il termine previsto dall’art. 501 c.p.c. è previsto a facore di tale soggetto.

L’art. 501 prevede una eccezione per le cose deteriorabili con riferimento alle quali lo vendita o l’assegnazione possono essere disposte immediatamente senza attendere il termine minimo di dieci giorni.

Cosa accade se non viene rispettato il termine previsto dall’art. 501 c.p.c.

La Corte di Cassazione, ha in più occasioni ribadito che la concessione di un termina inferiore a quello previsto dall’art. 501 c.p.c. non determina la nullità del pignoramento, ma solo delle attività eventualmente compiute nell’udienza di comparizione.

Pertanto la violazione del termine previsto dall’art. 501 c.p.c. determina un vizio – che non può essere eccepito dal terzo ma solo dal debitore – idoneo a fondare un’opposizione agli atti esecutivi compiuti all’udienza di comparizione.

Tale vizio è ritenuto sanabile, in particolare viene sanato in caso di mancata tempestiva opposizione agli atti.